Come viene definita dalla legge italiana la bonifica di un sito inquinato?
Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 definisce come Sito Inquinato “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio […] risultano superati”.
Lo stesso Decreto definisce come Bonifica “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio”.
Quali tipi di intervento possono essere messi in atto per la bonifica di un sito inquinato?
Gli interventi di bonifica possono essere di tre tipi:
- Intervento In Situ: effettuato senza movimentazione o rimozione del suolo.
- Intervento Ex Situ On-Site: effettuato con movimentazione e rimozione di suolo inquinato e materiali; il trattamento avviene nell’area del sito stesso ed è possibile un riutilizzo dei materiali.
- Intervento Ex Situ Off-Site: effettuato con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso; suolo inquinato e materiali vengono conferiti in impianti di trattamento autorizzati o in discarica.
Cosa si intende per “messa in sicurezza d’emergenza”?
Una messa in sicurezza d’emergenza è un insieme di interventi che mirano a contenere la diffusione degli agenti inquinanti per impedirne il contatto con la popolazione e proteggere il territorio circostante.
Il proprietario di un sito inquinato può essere obbligato alla bonifica?
L’obbligo di adottare misure atte al ripristino ambientale di un sito è a carico del responsabile dell’inquinamento – il quale può non essere necessariamente il proprietario e/o gestore del sito.
In caso di inattività del responsabile, il proprietario o il soggetto interessato al ripristino ambientale può, ovviamente, operare in qualsiasi momento gli interventi necessari.
L’articolo 244 del Decreto Legislativo 152 del 2006 prevede che nel caso di inattività del responsabile dell’inquinamento, del proprietario del sito e di altri soggetti interessati, gli interventi siano realizzati “dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”.
In cosa consiste il reato di omessa bonifica?
La legge 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto nel codice penale l’articolo 452 terdecies che recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.